Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ordinanza ex art. 612 c.p.c. su contestazioni sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, strumenti di tutela

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, va ribadito che ogni volta che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con mezzi ordinari anziché con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio. Infatti, il giudice deve interpretare il titolo e dettarne le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, rispetto alle quali la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è rimasta inadempiente. Se, nel compiere tale attività, il giudice dell’esecuzione dispone il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero risolve questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto del titolo o dichiara la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall’obbligato, oppure affronta una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, il provvedimento perde natura esecutiva per assumere quella di una statuizione cognitiva, e perciò non si presta più ad essere impugnato nei modi propri degli atti esecutivi.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.12.2016, n. 27185