Esecuzione fallimentare = esecuzione singolare? La disciplina è comune nei limiti della compatibilità

Nulla osta a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare; la quale, come è noto, non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell’ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell’esecuzione collettiva. Deve anzi affermarsi che, oltre alle norme espressamente richiamate (come, ad esempio, quelle concernenti le vendite mobiliari ed immobiliari, v. L. Fall., art. 105), trovano applicazione nell’esecuzione fallimentare quelle norme dell’esecuzione individuale che non siano incompatibili, con i caratteri propri della prima e che non concernano materie che hanno nella legge fallimentare e nel suo sistema una disciplina particolare, sia pure implicita (Cassazione civile, sentenza del 9.5.2013, n. 11025).

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