Esazione delle imposte pubbliche e ammissione al passivo fallimentare del concessionario

Merita continuità l’indirizzo per cui, in caso di esazione delle imposte pubbliche espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un ente privato, in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, quello che si instaura tra il concessionario e l’ente impositore non è un ordinario rapporto privatistico di mandato, bensì un rapporto concessorio articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, proprio perché finalizzato alla riscossione dei tributi e al loro riversamento all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto. Il portato di siffatta premessa è che quanto incassato dal concessionario resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell’art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.3.2022, n. 7834