Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale, legittimità costituzionale

Va confermato che la celerità di trattazione richiesta dai processi in materia di protezione internazionale non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito. Pertanto, va dichiarate la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Corte Costituzionale, ordinanza del 3.6.2024 n. 97 Download CondividiPost corr ..........

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