Equa riparazione per durata irragionevole del processo: opposizione al decreto di rigetto

Nell’ambito del procedimento previsto alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ove la domanda sia stata dichiarata inammissibile ovvero rigettata dal Presidente della Corte d’appello o dal consigliere delegato, l’atto di opposizione avverso il detto provvedimento non può essere limitato alla indicazioni delle ragioni per le quali si critica il provvedimento stesso, ma deve contenere altresì la indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che erano contenuti nell’originario ricorso per equa riparazione; e ove tale indicazione venga svolta dall’opponente mediante richiamo al ricorso introduttivo, questo deve essere allegato al ricorso in opposizione o riprodotto nel contesto di tale atto, risultando altrimenti preclusa la possibilità, per l’amministrazione, di svolgere compiutamente le proprie difese. Va inoltre confermato che nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’opposizione al decreto di rigetto, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l’opponente deve notificare all’amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza entro un termine idoneo ad assicurare l’utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all’opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.2.2015, n. 3508].

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