Equa riparazione da irragionevole durata del processo, controversia di valore economico non rilevante: riduzione dell’indennizzo

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, va confermato che ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno. Ciò posto, va affermato che un valore economico non rilevante della controversia può autorizzare il giudice nazionale anche a scendere al di sotto di tali livelli, purché il ristoro non sia meramente simbolico [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.1.2015, n. 1364].

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