Elezione di domicilio presso un domiciliatario diverso dal difensore e trasferimento dello studio

Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ove la parte, nel giudizio a quo, abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest’ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore: in conseguenza, la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. La notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.11.2018, n. 30835