Efficacia riflessa del giudicato e efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale della sentenza passata in giudicato

L’efficacia riflessa del giudicato va ravvisata quando la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; essa differisce dall’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale della sentenza passata in giudicato (efficacia indiretta), che ha ad oggetto la situazione giuridica che ha formato oggetto dell’accertamento e che può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio, rinvenibili negli atti di causa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.4.2019, n. 10345