Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, disconoscimento: vanno allegati elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e riprodotta

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (nella fattispecie in esame, invece, il disconoscimento si è semplicemente manifestato con la espressione: “disconosce espressamente la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all’attività svolta da omissis in costanza di rapporto”; al riguardo la SC osserva che esso è consistito in una generica eccezione di difformità dall’originale, senza, però, l’allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l’effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali).

 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 2.10.2019, n. 24613