Eccezione di usucapione: va sollevata in giudizio mediante la deduzione nei termini di tutti i relativi fatti costitutivi
L’eccezione di usucapione costituisce un’eccezione in senso stretto e dev’essere, come tale, sollevata in giudizio, mediante la deduzione di tutti i relativi fatti costitutivi, nel termine che, secondo la normativa processuale applicabile ratione temporis, il convenuto deve rispettare, a pena di decadenza, per la tempestiva deduzione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio (quindi, nella fattispecie, nel termine previsto dall’art. 702 bis, quarto comma, c.p.c., e cioè di dieci giorni prima dell’udienza fissata con decreto).
Tribunale di Bari, sentenza del 9.3.2022
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