Eccezione di rito disattesa in primo grado ma vittoria nella lite, appello incidentale, necessità

Va confermato che qualora le eccezioni di rito siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all’esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell’appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Sulla scorta di tale principio, estensibile sicuramente al caso in cui l’eccezione di inammissibilità della chiamata diretta di un terzo da parte dell’opponente sia stata affrontata e respinta in primo grado, la parte vittoriosa nel merito in detto giudizio ha l’onere di proporre uno specifico motivo di appello incidentale (con la conseguenza che la relativa censura proposta in cassazione non coglie nel segno avendo ad oggetto l’omessa pronuncia su una eccezione rivelatasi inammissibile in appello, in ordine alla quale, quindi, il giudice del gravame non aveva il dovere di pronunciarsi).

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.2.2018, n. 3350