Eccezione di prescrizione: questi gli oneri di allegazione

In tema di prescrizione estintiva elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che alla medesima sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. A tale stregua, proposta originariamente un’eccezione ad esempio di prescrizione quinquennale, non incorre in preclusioni la parte che nel corso del giudizio successivamente invochi la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa. Per altro verso, il riferimento operato dalla parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.5.2015, n. 8988].

Scarica qui >>