Eccezione di prescrizione proposta in primo grado, genericità, ammissibilità in appello

Allorché l’intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l’apposita eccezione, la genericità e l’errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio – se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima. Ciò posto va affermato che il giudice del gravame, nel ritenere inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di prescrizione, incorre nella violazione dell’art. 345 c.p.c. alla luce del quale non costituisce eccezione nuova quella che non comporti l’allegazione di alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.10.2015, n. 20493].

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