Eccezione di prescrizione e determinazione della sua durata

La riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione di prescrizione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’elemento costitutivo di essa (cioè l’inerzia del titolare del diritto azionato in giudizio) e di manifestare la volontà di profittare del relativo effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie (anche concernenti la durata dell’inerzia), l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. D’altronde, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, che può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Pertanto, la determinazione della durata della prescrizione che è oggetto di eccezione di parte, sebbene necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale legale. A tale questione non si sottrae l’individuazione della decorrenza, cioè del dies a quo della prescrizione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.2.2015, n. 3698].

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