Eccezione di prescrizione, contro-eccezione di decorrenza, poteri d’ufficio del giudice; danno da emotrasfusione

Una volta formulata un’eccezione di prescrizione, anche di ufficio il giudice identifica, nei fatti allegati o comunque risultanti dagli atti di causa, quelli rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione stessa e, specificamente, anche in punto di decorrenza, quest’ultima integrando una mera contro-eccezione.

Al seguente principio di diritto “ai fini del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto una patologia per fatto colposo o doloso del terzo è necessario che la malattia si sia manifestata all’esterno e che il danneggiato abbia avuto piena consapevolezza della sua esistenza, non essendo sufficiente che avesse soltanto la possibilità di ottenere la diagnosi della malattia” va aggiunto il principio di diritto per il quale è altresì necessario che alla conoscenza della malattia segua la sua percezione o possibilità di percezione “quale danno ingiusto, conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.5.2017, n. 13156