Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso dopo la scadenza del termine per l’integrazione della prova assegnato dal Giudice del monitorio ai sensi dell’art. 640 c.p.c.

Con riferimento all’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso dopo la scadenza del termine per l’integrazione della prova (deposito dell’estratto autentico delle scritture contabili relative alle fatture azionate) assegnato alla creditrice ricorrente dal Giudice del monitorio ai sensi dell’art. 640 c.p.c. va affermato che l’eccezione è anzitutto irrilevante in funzione della decisione sulla domanda di pagamento. E’ noto che l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell’opponente, e non già stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d’ostacolo al giudizio di merito che s’instaura con l’opposizione. Viepiù l’eccezione è manifestamente infondata, dal momento che il termine per integrare la documentazione a corredo del ricorso ha natura meramente ordinatoria, così che dalla sua inosservanza giammai può derivare un effetto di decadenza dalla domanda o di preclusione del potere del giudice di emettere l’ingiunzione richiesta, salvo che al provvedimento interlocutorio ex art. 640 co. 1 c.p.c. che sia rimasto inattuato da parte del creditore interessato il giudice stesso non ritenga di far seguire un decreto motivato di rigetto, come previsto dall’art. 640, co. 2, c.p.c. (ciò che nella specie non è avvenuto, avendo il giudice ritenuto di accogliere la domanda di ingiunzione all’esito dell’integrazione documentale offerta dalla creditrice).

Tribunale di Bari, sentenza del 23.3.2022