Eccezione di incompetenza per territorio, foro derogabile delle persone fisiche, necessario riguardo sia alla residenza che al domicilio a pena di inammissibilità

L’eccezione di incompetenza è inammissibile se incompleta, essendo la completezza requisito di ammissibilità dell’eccezione. Ciò posto, quanto all’art. 18 c.p.c., va rilevato che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.9.2018, n. 21941