Eccezione di giudicato: se il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale non è contestato specificamente è superflua l’attestazione del cancelliere

L’onere probatorio che incombe alla parte che eccepisce il giudicato segue la regola generale di cui  all’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione specifica), laddove il processo verta su diritti disponibili. Ne segue che, se il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale non è contestato specificamente, è superflua l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il quale “a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell´articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice”. L’efficacia di giudicato consegue infatti ope legis, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti, (inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione) e  la certificazione ad opera del cancelliere dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolge alcuna funzione costitutiva. D’altra parte tale certificazione è rilasciata a seguito di un mero controllo formale da parte del Cancelliere, il quale si limita a rilevare la presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione. Muovendo da un’analisi di sistema, essa non è  l’unico mezzo di prova idoneo a provare l’irrevocabilità, né le sue risultanze sono incontestabili.

 

Tribunale di Firenze, sentenza del 2.5.2017, giudice Alessandro Ghelardini