Eccezione di difetto di legittimazione passiva accolta per ragioni diverse da quelle su cui l’eccezione si era basata: violazione del contraddittorio?

Qualora il giudice abbia accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, sebbene per ragioni diverse da quelle su cui l’eccezione si era basata, va affermato che non vi è alcuna violazione dell’obbligo di suscitare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, il quale, avendo lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via”, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato& ..........

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