Eccezione di difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto azionato: impugnazione incidentale in caso di accertamento dei fatti sotto il diverso profilo dell’esclusione della responsabilità del convenuto?

In tema di impugnazioni, qualora sia stata formulata in primo grado un’eccezione di difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto azionato al risarcimento di un danno, essa non può dirsi respinta attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, quando il primo giudice abbia dato soltanto atto in narrativa dell’allegazione dei presupposti di quella legittimazione o titolarità e della loro contestazione per poi fondare il rigetto della pretesa sul solo accertamento dei fatti sotto il diverso profilo dell’esclusione della responsabilità del convenuto; pertanto, in tale caso la questione del difetto di legittimazione o titolarità attiva del diritto può essere oggetto di mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non necessita di impugnazione incidentale, dovendo allora essere compiutamente esaminata nel merito dal giudice dell’appello.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.4.2021, n. 10780