Eccezione della nullità della CTU per vizi procedurali: bisogna farla valere subito.

L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.3.2014, n. 5995]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:La nullità della CTU deve essere fatta valere nell ..........

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