Eccezione del convenuto di aver corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito ed emissione di più assegni bancari: riparto degli oneri probatori

Va ribadito il principio secondo cui qualora il convenuto, cui sia stato richiesto il pagamento di un debito, provi di avere corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito stesso, incombe all’attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l’onere di allegare e provare l’esistenza di tale suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tuttavia tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegn ..........

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