Eccezione con cui ci si lamenti che il CTU non avrebbe valutato le osservazioni del CTP, comparsa conclusionale, tardività

L’eccezione con cui la parte si lamenti per la prima volta in comparsa conclusionale che il CTU non avrebbe valutato le osservazioni del CTP è tardiva ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c. poiché la parte avrebbe dovuto eccepire ciò all’udienza successiva al deposito della CTU ma così non ha fatto, nemmeno dolendosi di tale circostanza all’udienza di precisazione delle conclusioni. Tribunale di Milano, sentenza del 24.4.2024 Download CondividiPost correlati:Le osservazioni critiche alla CTU non possono essere formulate in comparsa conclusionale Settembre 8, 2021 Impugnazione sentenza d’appello per non aver potuto esporre le proprie difese c ..........

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