Eccessività della somma portata nel precetto e interruzione della prescrizione

Posto che l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora) produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, così che, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3 e 2945, comma 1 c.c.), va confermato il principio per cui l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.

Tribunale di Roma, sentenza del 26.11.2019, n. 22707