E’ sbagliata l’applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica

E’ sbagliata l’applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”, che – invece costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  15.04.2022, n. 12386

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