È legittima la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella di primo grado?

La motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella di primo grado è legittima a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito; in altri termini a condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 3.10.2014, n. 20911].

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