E’ inefficace il pagamento intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento?

E’ inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. il pagamento ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se l’assegnazione al creditore, in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve ritenersi inefficace se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque e pur indirettamente riferibile al debitore fallito, perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l’azione presso quel terzo [Tribunale di Bari, sezione quarta, sentenza del 9.6.2014].

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