E’ contestazione specifica se una difesa appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati

Dispone l’art. 115 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi incardinati in data successiva al 4.7.2009) che il Giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Conseguentemente, ogni volta che sia stato posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e dimostrazione), l’altra ha l’onere di contestare tempestivamente (ovvero nella prima difesa utile) il fatto allegato, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
La contestazione, poi, deve essere specifica, tale dovendosi ritenere quella che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati: infatti la contestazione generica equivale a difetto di contestazione dovendo la parte interessata dettagliare e motivare la negazione [Tribunale di Cagliari, sentenza del 15.5.2014].

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