È consentito il deposito in cassazione di documenti formatisi successivamente alla decisione d’appello?

Va confermato che non è consentito in sede di legittimità il deposito di documenti formatisi successivamente alla decisione d’appello, con la sola eccezione di quelli espressamente richiamati dall’art. 372 c.p.c. che attengono all’ammissibilità del ricorso e con esclusione di quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.7.2023, n. 20140