E’ censurabile in Cassazione la sentenza che non segue il procedimento interpretativo delle norme ex art. 12 preleggi
Il controllo sull’esatta applicazione della legge da parte Corte di Cassazione è consentito dell’espresso riferimento che l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. fa al concetto di “falsa applicazione” in congiunzione con quello di “violazione”, che ha natura esplicativa di un’unica nozione, siccome rivela il fatto che l’art. 111 Cost. allude solo alla violazione di legge.
Invero, una norma di diritto può essere violata dal giudice:
a) o perché egli ne interpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale della disposizione in cui la norma è dettata;
b) o perché legge bene tutti gli elementi testuali della disposizione, ma, nell’enucleare la norma che risulta dal senso complessivo delle espressioni testuali la individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondo i canoni del procedimento interpretativo delle norme (art. 12 preleggi), così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo del procedimento esegetico di una disposizione, che è appunto di percepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato la disposizione ha intesto disporre appunto come norma;
c) o perché, pur conclusi esattamente i due passaggi sub a) e sub b) e dovendo applicare il risultato esatto dell’esegesi alla fattispecie concreta, si rifiuta di ricondurvi quest’ultima alla fattispecie astratta, pur correttamente individuata, o la riconduce invece ad altra o esclude che posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altra fattispecie giuridica.
In tutti tali casi e, dunque, anche in quello sub c) il giudice commette un error iuris e in quest’ultimo sbaglia nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, di modo che l’errore si risolve nella mancata applicazione della norma giuridica che nella specie doveva applicarsi.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.03.2024, n. 7169