Durata ragionevole del processo: è computabile anche il periodo oggetto di procedimento amministrativo?

In tema di equa riparazione per superamento del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, non è computabile, ai fini della determinazione della durata del processo, quella del procedimento amministrativo che lo abbia precedutocene quando il preventivo esperimento sia normativamente prescritto, senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241 (prevedente all’art. 2 un termine massimo generalizzato, per i casi non regolati da particolari disposizioni, di gg. 30), non partecipando siffatti procedimenti della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa in precedenza citata è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice.
Sono invece computabili, ai fini della suddetta ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell’apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonchè le protrazioni del processo determinate dall’operato di altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul relativo corso [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 25.2.2014, n. 4429].

Scarica qui la sentenza >>