Durata irragionevole del processo, ricorso per l’equa riparazione, termine di decadenza: rapporto tra fase di cognizione ed esecutiva e individuazione del dies a quo per la quantificazione dell’indennizzo

Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, per la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.7.2019, n. 19883