Durata del processo: violazione minima del termine ed esiguità della posta in gioco: no all’equo indennizzo

Dall’ambito di tutela della L. 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (la Cassazione rigetta il ricorso avverso il decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione affermato che la controversia presupposta concerneva il diritto all’indennizzo di 375 Euro e che lo scostamento temporale aveva superato la tolleranza di sei mesi di soli due mesi).

  

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.1.2018, n. 56