Duplicato informatico, nozione (fattispecie in tema di notifica della sentenza di primo grado e decorso del termine breve per l’impugnazione)

Come si evince dal D.L n. 179 del 2012, art. 1, lett. i quinques, e art. 16 bis, comma 9 bis, (codice dell’amministrazione digitale), il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit); ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici – la firma digitale e’, infatti, una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta – ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato. È inoltre corretto affermare al riguardo la non necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l’art. 23 bis del CAD (D.L. n. 179 del 2012) comma 1 recita che: “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida” (fattispecie in tema di notifica della sentenza di primo grado e decorso del termine breve per l’impugnazione).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.9.2022, n. 27379