Dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali: principio generale del processo civile

Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2, e consacrato anche nel protocollo d’intesa stipulato tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015, esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente in cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, la quale non è tuttavia ricollegabile automaticamente all’irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ove il difetto di sintesi renda oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l’intellegibilità delle questioni proposte.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.10.2019, n. 24585