Dopo il revirement interpretativo della Cassazione il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio non è il tenore di vita, ma l’indipendenza economica: ecco la nozione
I criteri di interpretazione dell’art. 5, l. 898/1970 sono mutati per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017. Secondo l’indirizzo tradizionale della Suprema Corte, i “mezzi adeguati” per determinare l’emolumento divorzile devono essere raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Sulla scorta del nuovo insegnamento, invece, il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio è non già il raffronto con il pregresso tenore di vita, bensì il riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro, per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
NDR: si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Flavio CASSANDRO.
Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 22 maggio 2017