Donazione – ingiuria – revoca – precisazioni – differenza con l’ingiuria penale

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c. , quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. , e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento. In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali “che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione”.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.8.2018, n. 20722