Donazione di cosa altrui: nulla per assenza di causa, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo.

La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.3.2016, n. 5068