Domicilio digitale: principi in tema di indicazione nell’atto introduttivo del proprio indirizzo PEC, ReGindE e notifica effettuata in cancelleria

Vanno confermati i seguenti principi: –        a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all’art. 125 c.p.c. ad opera dell’art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal “ReGindE”, in virtù di della trasmissione effettuata dall’Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall’interessato ex art. 16- ..........

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