Domiciliazione ed attività notificatoria.

La domiciliazione viene fatta sempre presso un professionista , che ai fini della propria reperibilità indica il proprio – o l’altrui – studio professionale (o anche l’abitazione di un privato) così che quel che rileva è che l’attività notificatoria sia rivolta al reperimento di quel professionista e non del suo domicilio che, se formante oggetto di dichiarazione di elezione, assume la mera funzione di indicare la sede dell’attività del procuratore ed è privo di autonoma rilevanza [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.3.2014, n. 4933]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Deontologia ed esercizio dell’attività pro ..........

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