Domande soggette a riti diversi, cumulo, connessione

L’art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell’ambito dell’azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 7.10.2015, n. 4205