Domanda riconvenzionale non notificata al contumace: nullità della sentenza e obbligo del giudice d’appello di decidere nel merito senza rimettere la causa al primo giudice

È nulla ex artt. 156, 161, 162 e 292 c.p.c. la sentenza in caso di omessa notificazione della riconvenzionale all’attore rimasto contumace, il quale è stato cosi impossibilitato ad esercitare le difese di merito sulla riconvenzionale e, soprattutto, quelle processuali.

Non esistendo nel vigente ordinamento di un principio generale di carattere costituzionale del doppio grado di giurisdizione, il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per avere pronunciato su domanda riconvenzionale non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c. deve decidere nel merito dopo aver dichiarato la nullità della decisione senza rimettere la causa al primo giudice, per la tassatività dei casi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., considerato che la nullità della notificazione della citazione introduttiva va distinta da quella che si verifica in questa sede, presupponendo pur sempre la contumacia di una delle parti una valida costituzione del rapporto processuale, seppure nel caso inficiato in parte dall’assenza di procura.

Tribunale di Genova, sezione seconda, sentenza del 20.5.2016, n. 1818