Domanda relativa all’affidamento e alla collocazione dei figli, giudizio di divorzio, giurisdizione

L’art. 5 c.p.c., pone la regola secondo la quale “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”. Qualora la domanda relativa all’affidamento e alla collocazione del figlio minore sia stata proposta nel contesto del giudizio di divorzio, lo stato di fatto rilevante onde determinare la giurisdizione non può che essere quello anteriore alla successiva ordinanza del giudice istruttore, che (seppur provvisoriamente) abbia autorizzato il genitore a trasferire all’estero la residenza propria e quella della minore. Il principio per cui, con specifico riferimento alle domande proposte nel contesto del giudizio di separazione, la giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, va esteso anche all’ipotesi di divorzio. Ma nello specifico senso che, ove nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti alla responsabilità genitoriale (relative all’affidamento o al diritto di visita) e al mantenimento di figli minori, solo se i detti figli non siano al momento residenti abitualmente in Italia soccorre il criterio della residenza abituale dei minori, col fine di salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonchè di realizzare, così, la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 11.6.2019, n. 15728