Domanda relativa a valori monetari maggiori di quelli indicati nell’atto di citazione: domanda nuova inammissibile

Il processo civile non solo si fonda sul divieto di mutatio libelli, principio espresso dal n. 1 del sesto comma dell’art. 183 c.p.c., ma anche sul divieto di domande nuove, dovendo per esse senz’altro intendersi quelle non proposte sin nell’atto introduttivo del giudizio, anche con specifico riferimento ai valori monetari maggiori di quelli indicati nell’atto di citazione.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.1.2021