Domanda per la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale: no alla condanna dei convenuti medesimi in solido e per l’intero

Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall’art. 1311 c.c. e art. 112 c.p.c., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l’intero.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.8.2020, n. 17784