Domanda parzialmente accolta: quale regolamento delle spese di lite?

Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l’avere agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte. Pertanto, in tale ipotesi il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l’attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto; ovvero, con scelta rimessa al giudice dell’art. 92 c.p.c., comma 2, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese e ponendo il carico residuo, in ipotesi di parziale compensazione, comunque a carico della parte convenuta. Non è possibile, invece, la condanna della parte attrice al pagamento (anche parziale) delle spese sostenute dalla controparte.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.4.2018, n. 8668