Domanda nuova, diversa per petitum e causa petendi, introdotta in conseguenza delle eccezioni e deduzioni avverse

È ammissibile la domanda depositata, e quindi per la prima volta introdotta nel processo, ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., da parte attrice, qualora, sebbene diversa per petitum e causa petendi, la necessità di introdurla sia sorta in conseguenza delle eccezioni e deduzioni avverse, attenendo inoltre la nuova domanda alla medesima vicenda sostanziale che già faceva parte della lite.

NDR: in argomento si veda Cass. 14/02/2019, n. 4322: “La modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”, si vedano altresì Cass. sez. un., 13/09/2018, n. 22404, Cass. 25/09/2018, n. 22540 e Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310.

Tribunale di Milano, sentenza del 13.1.2020, n. 233