Domanda inammissibile per intervenuto giudicato: condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

L’art. 96, 3 comma c.p.c. presuppone, ai fini dell’accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti; uno soggettivo, rappresentato, secondo l’opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente ..........

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