Domanda giudiziale intesa come negozio giuridico: il suo contenuto è definibile anche con l’applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.

La conservazione dell’atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 c.c.) e nella conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale immanente all’ordinamento, che trascende la materia contrattuale; la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche con l’applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.1.2014, n. 1511].

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