Domanda ex art. 96 c.p.c., comma 2, per il risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” proposta in un autonomo giudizio

Va confermato il principio per cui la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” va proposta dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, e ne è consentita l’introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede (nel caso in esame, la domanda proposta dall’attrice in primo grado, nella parte in cui ascriveva alle tre società convenute di avere coltivato illegittimamente l’esecuzione, ovvero di essere intervenute in essa senza titolo, era una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.; quella domanda dunque non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, ma doveva essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione, ne’ risulta mai dedotta dall’odierna ricorrente una ragione di impossibilità giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilità della domanda di danno nella suddetta sede).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.9.2022, n. 26438